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importante circolare sui "cani senza guinzaglio" e sull'accesso ai cani nei negozi



La Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato una importante circolare interpretativa sulla L.R. 20/2012, relativamente a:

  • obbligo o meno del guinzaglio per i cani
  • comunicazione al sindaco in merito all'adozione di misure limitative all'accesso di cui all'art. 30 comma 4 
La circolare è la n. 0005342/P del 18/03/2016, e la riporto di seguito integralmente:

Con la presente circolare, si forniscono chiarimenti in ordine al comportamento da tenere neiconfronti dei detentori di cani, in particolare per quanto riguarda l’obbligo o meno del guinzaglio in certe aree, l’obbligo di impedirne la fuga e di adottare le modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni, nella specie ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 33 della legge regionale 20/2012, anche alla luce delle modifiche intervenute all’articolo 4 con la L.R. 33/2015.
La legge regionale 20/12 “Norme per il benessere e tutela degli animali d’affezione”, nel disciplinare alcune responsabilità ed obblighi a carico del detentore dell’animale di affezione, essendo lo stesso responsabile della salute e del benessere dell’animale medesimo, prevede all’art. 4 specifici obblighi, quali, tra gli altri, quello di “impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell’uso del guinzaglio e della museruola ove previsto” (art. 4, comma 2, lett. f)) e di “adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni” (art. 4, comma 2, lett. g)). Nel far ciò la stessa norma che, peraltro, disciplina tutti gli animali di affezione così come definiti all’articolo 2, comma 1 lett. a) della legge regionale, fa espresso rinvio al regolamento approvato con D.Pres. 127/2015, pubblicato sul BUR n. 27 dell’08.07.2015, per la determinazione degli aspetti tecnici e delle singole prescrizioni in ordine alle modalità di custodia riguardo ai cani (allegato A), ai gatti (allegato A) e agli altri animali di affezione (allegato B).
 L’articolo 21 della medesima legge regionale, regola, invece, nello specifico le modalità di accesso dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite in cui possono accedere purché muniti di guinzaglio e, laddove previsto, della museruola.
Ciò significa che in tutte le zone facenti parte dei Comuni in indirizzo, che non sono classificabili come aree urbane o luoghi aperti al pubblico, (luogo anche privato ma al quale un numero indeterminato, ovvero un’intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo), ad eccezione di parchi, giardini e spiagge libere, non vi è alcun obbligo per il detentore di condurre il cane al guinzaglio e, pertanto, non può essere applicata la sanzione prevista dall’articolo 33 della legge regionale 20/2012.Nelle aree urbane o luoghi aperti al pubblico, nell’eventualità in cui la mancanza del guinzaglio ovvero la fuga dell’animale dalla custodia del detentore crei danni a terzi, oltre alle eventuali responsabilità del detentore nei confronti del “danneggiato”, il personale in servizio potrà, nell'ipotesi, applicare la sanzione di cui all’art. 33, comma 1, lett. c) per la violazione della disposizione di cui all’art. 4, comma 2 lett. f) o g) a seconda della singola fattispecie concreta.
Si ricorda infine che, ai sensi del regolamento D.Pres. 127/2015, il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico può decidere di far accedere l’animale oppure di vietarne l’accesso. Il divieto può essere limitato solo ad alcune fasce orarie ovvero possono essere messi a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l’accesso è garantito.
In caso di divieto di accesso ai cani il Responsabile deve inviare una comunicazione al Sindaco inerente le forme di limitazione sopra indicate e tale comunicazione, (a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata) deve essere esposta all’entrata in modo ben visibile.Senza l’affissione della comunicazione al Sindaco il divieto di accesso effettuato con adesivi o altri metodi non è opponibile al pubblico ossia non può essere negato l’accesso.




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